STIPENDI: stop al contante dal 1° Luglio 2018

Approvata la norma sui pagamenti tracciati per i lavoratori dipendenti. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 

Di cosa si tratta?

In base a quanto previsto dall’art. 1, commi 910-914 legge n.205/17 a far data dal 1° Luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Tra le novità più importanti, segnaliamo quella relativa alla firma in busta paga per quietanza. Con la nuova normativa infatti, la firma apposta sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione (farà fede la tracciabilità dei pagamenti).  

Quali sono le sanzioni in caso pagamento in contanti?

Pesanti sanzioni per i datori di lavoro che non rispetteranno la nuova legge. La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

 

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