“ROTTAMAZIONE – BIS”: torna l’agevolazione per le cartelle esattoriali

Arriva la rottamazione-bis per cartelle esattoriali. Riapertura dei termini per chi non ha rispettato le date per i versamenti e per chi non ha pagato le rate dei piani in corso. Inoltre la misura riguarderà anche i ruoli fiscali e contributivi pendenti dal primo gennaio al 30 settembre 2017. 

Di cosa si tratta?

La nuova rottamazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevista dall’articolo 1 del Dl 148/2017, riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Ciò significa che il debitore deve chiedere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la stampa dell’estratto di ruolo per conoscere l’entità delle somme definibili. A tale scopo, entro il 31 marzo 2018 l’agente della riscossione comunica per posta ordinaria al debitore l’importo dei carichi definibili dei quali non è ancora stata ufficializzata l’esistenza. In alternativa, la verifica dei ruoli può essere effettuata anche online tramite modalità telematica.

Conviene “rottamare” le cartelle esattoriali?

Il vantaggio è rappresentato dall’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Restano dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella e eventuali procedure esecutive.

Quando presentare richiesta?

La domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 tramite procedura telematica. In seguito alla presentazione dell’istanza di adesione agevolata, l’agente della riscossione comunicherà l’importo da versare entro il 30 giugno 2018.

In quante rate è possibile estinguere il debito?

Il numero massimo di rate è 5, tutte di uguale importo, in scadenza nei mesi da luglio a novembre 2018 (escluso agosto) e l’ultima a febbraio del 2019. Il debitore peraltro potrebbe avere interesse ad anticipare i tempi di presentazione della domanda per prevenire misure cautelari (fermo e ipoteca) o peggio ancora esecutive (pignoramento presso terzi). Va infatti ricordato che la pendenza della procedura non determina l’interruzione delle operazioni di recupero coattivo, salvo che non si provveda alla presentazione della domanda. Pertanto, se si è ricevuta ad esempio l’intimazione di pagamento propedeutica all’ipoteca oppure se si teme che venga aggredito il conto bancario o lo stipendio, si ha l’esigenza di inoltrare quanto prima l’istanza.

E per chi ha delle rate già scadute?

Un’altra novità riguarda i rapporti con le dilazioni pregresse. Questa volta, per accedere alla definizione non occorre essere in regola con i pagamenti delle rate, a prescindere dal fatto che la dilazione sia decaduta o meno. Questo significa che se si ha intenzione di aderire alla definizione, si possono interrompere da subito i pagamenti delle rate.

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