SPESE LEGALI: quando l’avvocato è GRATIS?

 

 

Non di rado capita di dover chiarire ai propri assistiti la differenza tra difesa d’ufficio e gratuito patrocinio, che spesso vengono confusi. In realtà, si tratta di due realtà completamente differenti e ritengo sia il caso che il cittadino li conosca per sapere come muoversi quando ha necessità di essere difeso da un avvocato nell’ambito di un giudizio civile, penale o amministrativo.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il gratuito patrocinio, più correttamente definito patrocinio a spese dello Stato, opera, solo nei casi in cui un soggetto non abbiente sia interessato a promuovere o a costituirsi in un processo civile, penale o amministrativo. Requisito indispensabile per poter beneficiare del gratuito patrocinio è che il soggetto disponga di un reddito non superiore ad un certo limite.


L’interessato deve presentare apposita istanza di ammissione al gratuito patrocinio al consiglio dell’ordine degli avvocati del tribunale competente e allegare la documentazione fiscale attestante il proprio reddito.


Le dichiarazioni false o omissive, e la mancata comunicazione di eventuali aumenti di reddito entro trenta giorni dalla variazione, sono punite con la pena della reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.


Una volta accolta la domanda, il soggetto potrà beneficiare di tale istituto. Non tutti gli avvocati, però, possono difendere un soggetto ammesso al gratuito patrocinio, ma solo quelli iscritti in un apposito elenco. Nel caso del gratuito patrocinio tutte le spese legali sono a carico dello Stato: l’avvocato non potrà, pertanto, chiedere all’assistito un ulteriore compenso per l’incarico svolto. 

DIFESA D’UFFICIO

La difesa d’ufficio è garantita a chi, indipendentemente dal reddito, sia indagato o imputato in un procedimento penale, ma non abbia ancora provveduto a nominare un proprio legale di fiducia per farsi difendere. Tale istituto è previsto ESCLUSIVAMENTE nel giudizio penale e non anche in quello civile e amministrativo.

Ciò poiché la difesa d’ufficio attua il principio costituzionale dell’inviolabilità del diritto di difesa, per cui chiunque ha diritto di essere assistito da un legale pur non avendolo nominato personalmente. L’imputato può in qualsiasi momento nominare un proprio difensore di fiducia che prenderà il posto di quello d’ufficio.

Anche il difensore d’ufficio può presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio per il proprio assistito e quest’ultimo potrà fruire del beneficio se ne ricorrono i presupposti reddituali.

In sostanza, la principale differenza con il gratuito patrocinio risiede nel fatto che il difensore d’ufficio viene assegnato indipendentemente dal reddito dell’imputato e deve essere pagato da quest’ultimo, mentre il gratuito patrocinio è un beneficio che lo Stato riconosce a chiunque non sia abbiente indipendentemente dalla natura del giudizio che vuole promuovere o in cui è chiamato.

 

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