DIVORZIO: ecco le NOVITÀ sull’assegno all’ex coniuge

 

In questi giorni, tg nazionali, giornali e trasmissioni televisive non fanno altro che commentare la recentissima sentenza della Cassazione che ha fatto tanto scalpore!

Cosa ha cambiato questa pronuncia e perché ha così tanto fatto parlare?

E’ importante precisare che nel sistema giuridico italiano le sentenze della Corte di Cassazione (che rappresenta il terzo ed ultimo grado di giudizio) non possono essere considerate al pari di una legge, ma costituiscono, comunque, il cosiddetto “precedente” di cui i giudici di primo e secondo grado possono tenere conto quando decidono una causa. Oggetto della sentenza è il criterio per stabilire l’assegno di divorzio dovuto all’ex coniuge. Questo è il principio sancito dalla prima sezione civile della Cassazione che supera il precedente orientamento di giurisprudenza che considerava il «tenore di vita matrimoniale» il criterio per la quantificazione dell’assegno di divorzio, qualora dovuto.

Dopo molti anni, la Corte ha ritenuto che il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio sia ormai un orientamento datato.
Secondo tale sentenza, con il divorzio il rapporto matrimoniale si estingue, non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, e se si facesse ancora riferimento, al fine di quantificare l’assegno divorzile all’ex coniuge economicamente più debole, si finirebbe per ripristinare un rapporto che per la legge non esiste più. Dunque, secondo la pronuncia, va individuato un criterio diverso, e cioè quello del raggiungimento dell’indipendenza economica o dell’autosufficienza di chi ha richiesto l’assegno divorzile.

Quando l’ex coniuge può essere considerato economicamente indipendente o autosufficiente?

Sempre secondo la sentenza in parola, indici per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il fatto di percepire redditi, di qualsiasi natura, e di disporre di patrimonio mobiliare e immobiliare, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la disponibilità di un’abitazione stabile.

Ed il parametro per la quantificazione dell’assegno di mantenimento nella separazione ?

Non deve essere fatta confusione tra il mantenimento che spetta al coniuge economicamente più debole dal momento della separazione e l’assegno di divorzio.

  • Il primo, infatti, viene quantificato e statuito in seno al decreto del giudice che autorizza i coniugi a vivere separati. Contenuto di tale provvedimento sono tutte le misure, economiche e non, necessarie ed urgenti per la prole e nei confronti del coniuge che è economicamente più debole. Al fine di stabilire il mantenimento, il giudice dovrà ancora oggi fare riferimento al tenore di vita della famiglia durante il rapporto matrimoniale, come previsto dal codice civile. Fino alla sentenza che pronuncia il divorzio, i separati sono a tutti gli effetti marito e moglie.
  • L’assegno di divorzio, invece, è previsto dal codice civile come misura assistenziale a carico dell’ex coniuge che ha i mezzi economici. La sentenza della Cassazione depositata il 10 maggio 2017, ritiene che non si deve più tenere conto del tenore di vita in costanza di matrimonio, come per l’assegno di mantenimento (nella separazione), ma dei criteri di indipendenza economica o autosufficienza dell’ex coniuge economicamente più debole. Come specificato, però, si tratta, in ogni caso, di una sentenza e non di una modifica al codice civile (operata tramite una legge), pertanto, i giudici potranno tenerne conto o discostarsene.

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