NOVITÀ – LEGITTIMA DIFESA: sicuro di sapere tutto?

 

Proprio in questi giorni non si fa altro che parlare del disegno di legge che modifica dell’istituto della legittima difesa, tutt’ora al vaglio del Parlamento italiano, diventato, ormai, oggetto di satira su tutti i social network. Le vignette e i post, infatti, sono diventati, in pochissimo tempo, virali! Scopriamo da vicino, però, quale sarà l’oggetto della modifica.

L’attuale art. 52 codice penale considera non punibile, per difesa legittima, chi ha commesso il fatto al solo fine di difendere la propria incolumità o quella di altri, i propri beni o quelli di altri, in seguito ad una aggressione (considerata “offesa ingiusta”). Chi si difende, quindi, non è punibile solo quando la difesa è proporzionata all’offesa.
Tale esclusione di punibilità si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di luoghi ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

 

Il disegno di legge approvato alla Camera dei Deputati, ma che ancora deve essere sottoposto al vaglio del Senato della Repubblica, propone di modificare gli articoli 52 (Difesa legittima) e 59 (Circostanze del reato non conosciute o erroneamente supposte) del codice penale.

Se il disegno di legge dovesse essere approvato in via definitiva dal Senato, comporterebbe TRE SOSTANZIALI NOVITÀ:

Cosa viene considerata legittima difesa?

(modifica dell’art. 52 c.p)

“reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero (cioè oppure) la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”.

Alla luce di questa disposizione, si considera legittima difesa la reazione ad un’aggressione in casa, in negozio o in ufficio, commessa di notte oppure nel caso in cui l’offesa avvenga di giorno, bisognerà considerare il grado di violenza, minaccia o inganno. Resta, in ogni caso, ferma la necessità che vi sia proporzione tra difesa e offesa e attualità del pericolo. In merito al periodo di tempo definito come “notte”, non è stata specificata alcuna fascia oraria di riferimento.

Il turbamento psichico esclude la colpa?

(modifica dell’art. 59 c.p)

“la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”.

Ciò significa che è sempre esclusa la colpa di chi si difende se l’errore, quindi l’eccesso, in situazioni di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale, è conseguenza di una grave paura causata dall’aggressore, dovuta, per esempio, da precedenti aggressioni subite, dalla presenza in casa di anziani, donne o bambini, o dal fatto che sia avvenuta di notte .

Assistenza legale a carico dello Stato

Nel caso in cui sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato.

In buona sostanza, sembra che lo scopo della norma sia quello di permette al proprietario di casa di difendersi se viene sorpreso mentre dorme e quindi non ha la lucidità mentale sufficiente per intervenire. Il termine “notte” si può estendere a tutte quelle situazioni in cui l’aggredito ha una ridotta capacità di difesa

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