EREDITA’: scarsa tutela per le coppie che convivono

Sovente si incappa nel grossolano errore di pensare che i diritti e le garanzie che la legge riconosce ai coniugi siano stati automaticamente e interamente estesi ai conviventi di fatto.
Così non è!! Vediamo perchè…

 Chi sono i conviventi di fatto?

La convivenza di fatto diviene giuridicamente rilevante quando si verificano TUTTE le tre condizioni seguenti:

  1. due persone maggiorenni, di sesso diverso (tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile),
  2. unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
  3. coabitano ed hanno dimora abituale nello stesso comune (e cioè compaiano nel medesimo certificato di stato di famiglia).

Sebbene la legge “Cirinnà”, n. 76 del 20.5.2016, abbia riconosciuto ai conviventi una serie di diritti relativi sia alla sfera della tutela della persona (ad es. in materia ospedaliera) sia a quella patrimoniale (ad es. il diritto a partecipare ad un’impresa familiare), poco ha disposto in materia ereditaria.

 

Eredità: cosa cambia per i conviventi?

Con specifico riferimento ai diritti derivanti dalla morte di uno dei conviventi, la legge n. 76/2016 si limita a prevedere che:

  • in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni (che diventano tre anni ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. Il diritto in ogni caso viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto;
  • in caso di morte del convivente conduttore (cioè del convivente che ha stipulato il contratto di locazione), il convivente superstite ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione della casa di comune residenza;
  • in caso di morte del convivente derivante da fatto illecito, spetta al convivente superstite il diritto al risarcimento del danno (diritto spettante anche al coniuge superstite). 

In assenza di altri richiami normativi, la convivenza rimane, quindi, del tutto irrilevante sotto il profilo ereditario, o meglio, lo diviene per i profili diversi da quelli sopra citati che il nostro ordinamento riconosce ai coniugi. Pertanto, alla luce di tale silenzio della legge n. 76/2016, nessun diritto spetta, in assenza di disposizioni testamentarie, al convivente in caso di morte del compagno.

Ciò significa che, nonostante la legge “Cirinnà” abbia riconosciuto ai conviventi superstiti parte di diritti e tutele affini a quelli dei coniugi (superstiti), nulla dispone sulla categoria dei cosiddetti “successibili”. I successibili sono, secondo il codice civile (art. 565), quei soggetti ai quali viene devoluta, per legge, l’eredità di un altro soggetto al momento della sua morte. Quindi, a meno che il convivente non faccia testamento a favore del partner, nessun diritto di successione ereditaria gli viene riconosciuto dall’ordinamento. Ovviamente, anche in presenza di un testamento a favore del convivente, questo non potrà mai ledere le quote di legittima degli eredi, che la legge garantisce e tutela.

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