DOPPIO COGNOME AL FIGLIO: Ecco le novità!

 

 

Proprio in questi giorni, oltre all’elezione di Donald Trump e agli infuocati dibattiti sul referendum costituzionale, l’argomento che più mi sta a cuore è quello relativo al tanto discusso “doppio cognome”.

Scopriamo insieme di cosa si tratta, così da avere un’idea chiara su cosa ci ha (finalmente) portati fin qui e quali sono le possibilità che oggi hanno i genitori!

Quando si è iniziato a parlare del doppio cognome?

La prima proposta in Parlamento per poter dare al figlio/a il cognome della mamma risale a quarant’anni fa, ma la proposta rimase, appunto, tale senza ulteriori evoluzioni nel senso che non si tramutò in legge poiché non fu approvata.

Cosa è successo nel frattempo?

Nell’estate 2014 la Camera dei Deputati approvava il disegno di legge sul “doppio cognome”, disegno che è ancora fermo al Senato, ciò significa che, nonostante ci sia stato un disegno di legge contenente questa proposta, ancora oggi non è stata emanata la legge poiché la proposta è bloccata all’analisi del senato da più di due anni!

Allora, perché si parla di svolta?

La Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso proposto da una coppia di genitori italo-brasiliana sulla legittimità costituzionale dell’automatica attribuzione del cognome paterno. La Corte ha dichiarato l’illegittimità della consuetudine che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio/a, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Nel caso in esame, la coppia di genitori intendeva attribuire al figlio anche il cognome materno, oltre a quello del padre.

Ho appena parlato di “consuetudine”, perché è di questo che si tratta!! La questione, infatti, non è disciplinata da una esplicita previsione normativa, risultando, tuttavia, una norma consuetudinaria saldamente radicata nel tessuto sociale. E’ sempre stata consuetudine, infatti, dare il cognome del padre ai bambini.

La legge che affronta il problema e finalmente sancisce la possibilità per i figli ad avere entrambi i cognomi, si ribadisce, è approvata alla Camera nel 2014, ma sepolta da due anni al Senato.

Cose importanti da ricordare:

– ad oggi l’Italia non ha, nel suo ordinamento normativo, una legge che disciplini l’attribuzione del cognome paterno o materno al figlio/a;

– l’attribuzione del cognome paterno è stata finora una consuetudine;

– la legge sulla possibilità delle madri di dare il proprio cognome insieme a quello paterno non esiste perché è ancora un disegno di legge, e, perciò, sottoposto all’esame del Senato.

Siamo, allora, in presenza di una pronuncia da parte della Corte Costituzionale, detta anche Giudice delle Leggi, con la quale l’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno, salvo diversa volontà dei genitori, viene ufficialmente ritenuto una consuetudine non conforme ai principi della Costituzione.

L’Europa non si è mai curata di affrontare questo tema, quasi esclusivamente italiano ?

Si, lo ha fatto! La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha, infatti, condannato l’Italia per l’inesistenza nel suo ordinamento di una deroga all’automatica attribuzione del cognome paterno, ritenendo questa prassi “discriminatoria verso le donne”, violativa della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, del diritto all’identità personale e del principio di uguaglianza e di pari dignità dei genitori.

Perché, allora, qualcuno in Italia ha i cognomi di entrambi i genitori?

Sino ad oggi l’unico modo per ottenere il doppio cognome è stato quello di fare richiesta al Prefetto. Ma la concessione è sempre stata a discrezione perché, appunto, manca una legge che, nel caso in cui i genitori esprimano la volontà di attribuire il doppio cognome al figlio/a, permetta di farlo liberamente.

Sovente coppie non sposate hanno scelto di far riconoscere il figlio prima alla madre e, solo in un secondo momento, al padre, costituendo questo “escamotage” un modo per fare avere al bambino/a i due cognomi.

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