“UNIONI CIVILI”: sappiamo davvero cosa sono?

La recentissima Legge Cirinnà ha riformato il diritto di famiglia, ma il suo contenuto è, molto spesso, male interpretato. Proviamo, allora a fare chiarezza.

Tale legge ha introdotto per la prima volta in Italia:

  • le unioni civili previste per le coppie dello stesso sesso, da un lato;
  • la possibilità per le coppie conviventi, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, di regolare gli effetti patrimoniali della loro convivenza tramite i “contratti di convivenza”, dall’altro.

Tale legge ha introdotto per la prima volta in Italia:

Pertanto, l’unione civile (unione tra due omosessuali riconosciuta dallo Stato) non deve essere confusa con la convivenza di fatto (convivenza tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso che convivono stabilmente senza alcuno riconoscimento legale). Oggi vorrei soffermarmi sul tema delle unioni civili.

Cosa sono?

Le unioni civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Tali unioni sono, pertanto, riconosciute dallo Stato, infatti, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco:

  • all’assistenza morale e materiale
  • alla coabitazione.
    E’ prevista la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

Le differenze con il matrimonio

Il matrimonio, anzitutto, unisce legalmente due persone di sesso diverso.

Rispetto al matrimonio la legge Cirinnà non fa cenno né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione. Pertanto, gli obblighi reciproci derivanti dall’unione civile a carico delle parti riguardano la coabitazione e l’assistenza morale e materiale.

Lo scioglimento dell’unione civile

In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione. Basterà che un solo partner presenti una comunicazione all’ufficiale di stato civile contenente la volontà di sciogliere l’unione. Dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà chiedere lo scioglimento per via giudiziale, attraverso la negoziazione assistita, o con un accordo sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile. A scioglimento avvenuto, il partner economicamente più debole avrà diritto agli alimenti, oltre che all’assegnazione della casa.

Il regime patrimoniale delle unioni civili

Come nel caso del matrimonio civile, si prevede anche nelle unioni civili delle persone dello stesso sesso che il regime patrimoniale ordinario sia quello della comunione dei beni, a meno che le parti formino una convenzione patrimoniale, cioè un differente accordo sulla gestione dei beni dei partner stessi.
Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
Alle unioni civili, in tema di regime patrimoniale, si applica la disciplina in materia di fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni e impresa familiare.

I diritti successori

La legge Cirinnà estende ai partners dell’unione civile parte la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia.

Lavoro e previdenza

In materia di diritto del lavoro, Legge Cirinnà riconosce il diritto al pagamento delle indennità di legge  in caso di morte del lavoratore. In caso di scioglimento dell’unione civile, come avviene in caso di divorzio, l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.

All’unione civile si applica la disciplina in materia di congedo matrimoniale.

Step-child adoption

La questione controversa, che è stata eliminata dal disegno di legge, riguarda l’ipotesi che il minore (figlio biologico di uno dei due partner), nato attraverso la pratica dell’ “utero in affitto” o della fecondazione eterologa, possa essere adottato dal partner che non sia genitore biologico dello stesso. .
In tali circostanze, l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il partner del genitore biologico non riceve alcun riconoscimento o tutela. Nei casi concreti, alcuni giudici hanno ammesso l’adozione del figlio del partner nato da una precedente relazione.

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