SEPARAZIONE: a chi va assegnata la casa familiare?

L’assegnazione della casa familiare è oggi uno dei temi centrali della separazione e del divorzio. Per casa familiare si intende l’immobile in cui i coniugi hanno abitato durante il matrimonio. La legge stabilisce che il godimento della casa familiare (o casa coniugale), in caso di separazione legale, è attribuito dal giudice tramite un provvedimento, tenendo conto principalmente dell’interesse dei figli i quali non dovranno subire il trauma del trasferimento presso un’altra abitazione.

L’immobile, infatti, viene assegnato al genitore con cui i figli scelgono di abitare (se l’affidamento è condiviso ma hanno l’età per fare tale scelta) oppure con il genitore cui spetta l’affidamento esclusivo.Si precisa che il provvedimento dell’assegnazione della casa familiare non è definitivo, essendo sempre modificabile ed annullabile, come ogni altro provvedimento della separazione e del divorzio.
E’ denominato assegnatario il coniuge al quale il giudice assegna, appunto, l’immobile che costituiva casa familiare permettendogli di abitarvi con i figli, anche se non è proprietario dell’immobile.

ANALIZZIAMO I VARI CASI

Se l’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario?
L’altro coniuge (assegnatario), che non è proprietario, avrà diritto di abitarvi con i figli in forza di un provvedimento emesso dal giudice.
Se l’immobile è intestato ad entrambi i coniugi?

Gli stessi potranno:

  • vendere l’intero immobile a terzi;
  • vendere la propria metà a terzi (ipotesi rara poiché sarà difficile trovare un acquirente che acquisti una sola quota dell’immobile già abitato);
  • sciogliere la comunione cioè chiedere al giudice di dividere giudizialmente l’immobile, instaurando un procedimento davanti al tribunale.

Se la casa coniugale è in affitto?

Quando il contratto di locazione è stato stipulato dal coniuge non assegnatario, l’altro coniuge assegnatario avrà diritto di abitarvi insieme ai figli. Così anche se il contratto è stato stipulato da entrambi i coniugi. Allorchè il contratto sia stato stipulato dal coniuge assegnatario, il problema non si porrà perchè avrà il pieno diritto di abitarvi con i figli.
Figli maggiorenni economicamente non autonomi.
Non ostacola l’assegnazione della casa familiare, il fatto che i figli siano divenuti maggiorenni, se non siano, senza loro colpa, economicamente autosufficienti.
Se la casa è stata concessa in comodato dai genitori?
Nella frequente ipotesi in cui i genitori di uno degli sposi, soprattutto nel meridione, concedono in comodato l’appartamento che è adibito a casa familiare, l’assegnazione della casa in fase di separazione può avvenire senza che i genitori abbiano la possibilità di esercitare alcun diritto sulla stessa. Questi dovranno permettere al coniuge assegnatario ed ai nipoti il godimento del bene che concessero in comodato.
Se il coniuge (NON PROPRIETARIO) assegnatario della casa non ci abita stabilmente?
L’assegnazione viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva o si risposi.
Se l’immobile è molto grande e i rapporti tra i coniugi sono sereni…
Il giudice può anche assegnare parzialmente la casa familiare al coniuge non proprietario, per esempio nelle ipotesi in cui la stessa sia costituita da due immobili, o sia formata da due o più piani, o abbia dimensioni tali da poterla frazionare in due: in questi casi, tuttavia, se poi uno dei due coniugi si dovesse trasferire altrove, il coniuge che resta nell’abitazione avrà anche l’assegnazione dell’altra metà o frazione di casa.
Se i coniugi non hanno figli?
Quando i coniugi non hanno figli, difficilmente il giudice procede ad assegnare la casa familiare all’uno o all’altro coniuge in fase di separazione. Spesso le parti cercano, quando possibile, di trovare un accordo sulla sorte dell’abitazione coniugale, in che modo?

Se l’immobile è intestato ad entrambi i coniugi:

  • uno può acquistare la quota dell’altro;
  • sciogliere la comunione tramite giudizio davanti al tribunale;
  • oppure vendere a terzi tutto o parte dell’immobile;

Se l’immobile è di proprietà esclusiva di un solo coniuge:

  • il coniuge proprietario esclusivo dovrà iniziare una causa separata a tutela del diritto di proprietà chiedendo al Tribunale la condanna al rilascio da parte dell’altro coniuge.

 

Tuttavia, va segnalato anche il caso in cui senza figli, la casa familiare è stata assegnata al coniuge proprietario anche se colpevole del fallimento del matrimonio.

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