Cartelle esattoriali: cosa fare quando se ne riceve una

Ancor peggio che vedersi recapitare una busta da parte del Comune, già preludio di cattive notizie, è ricevere la cosiddetta “busta nera”, cioè la cartella esattoriale

CHE COS’E’ ?
La cartella esattoriale e’ un atto emesso da un “agente della riscossione” (per es. Riscossione Sicilia s.p.a.) per il recupero forzato di un tributo (tassa, imposta, sanzione amministrativa, contributo, etc.etc.)

COME SI ARRIVA ALLA CARTELLA?
Il debito, una volta che non viene pagato, viene “iscritto a ruolo” cioè viene inserito in un elenco formato dall’ente creditore (Comune, Agenzia delle Entrate, Inps, etc.) e inviato all’agente della riscossione affinchè il debito sia recuperato coattivamente.

QUALI NOVITA’ SONO INTERVENUTE NEGLI ULTIMI ANNI?
Dal 1/10/2011 gli avvisi di accertamento relativi alle tasse (imposte sui redditi, irap, iva) dovute per periodi di imposta dal 2007 in poi. Tali avvisi diventano “esecutivi” e si sostituiscono alla cartella esattoriale che, pertanto, non viene piu’ notificata, con passaggio diretto, in caso di mancato pagamento, alle azioni esecutive come il fermo amministrativo, l’iscrizione di ipoteca.

Dal 1/1/2016 i comuni non possono piu’ affidarsi agli agenti riscossori per il recupero dei propri tributi e delle sanzioni amministrative (multe), ma operano direttamente emettendo una ingiunzione di pagamento. Per i tributi locali (ICI, IMU, TARSU, TARI, etc.), e per le multe, quindi, la riscossione coattiva non sara’ piu’ effettuata attraverso la cartella esattoriale.

COME IMPUGNARE UNA CARTELLA ESATTORIALE?

Motivi di ricorso

La cartella esattoriale puo’ essere contestata soltanto per irregolarità formali, oppure per vizi di notifica dell’atto precedente (avviso di accertamento, avviso di pagamento, avviso di liquidazione, verbale che irroga una sanzione amministrativa).
Se l’atto precedente risulta, infatti, regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella NON puo’ essere impugnata con motivazioni di merito attinenti la tassa/tributo/sanzione dovuta.

Termini di ricorso e organo presso cui ricorrere

I termini di ricorso e l’organo presso cui ricorrere cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella.
– In caso di imposte, canoni e tributi: il termine di presentazione e’ di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione tributaria provinciale;
– in caso di contributi previdenziali: il termine e’ di 40 giorni e ci si rivolge al giudice del lavoro;
– in caso di sanzioni amministrative: il termine e’ di 30 giorni e ci si rivolge al Tribunale o al Giudice di Pace in base al valore della sanzione.

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