Eredità: cosa cambia dopo una donazione?

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Nel nostro sistema giuridico, la legge riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (cosiddetto de cuius), detti “legittimari” o “eredi necessari”, una rilevante quota dell’asse ereditario. E ciò anche contro la volontà espressa dal disponente, che, magari, con testamento o con donazioni fatte in vita, ha di fatto anticipato la successione.

La successione necessaria, pertanto, costituisce un limite alla libertà testamentaria e alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un’anticipazione dell’eredità.

Al riguardo, l’articolo 737 codice civile dispone che “i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazioni direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.
Quindi, in sede di divisione ereditaria, il bene donato deve essere conferito alla massa da dividere tra figli, discendenti e coniuge (cosiddetta collazione).
Come previsto ex lege dalle norme che disciplinano l’istituto della collazione, le donazioni poste in essere dal defunto, a favore dei figli e dei loro discendenti (nipoti), vanno intese come un anticipo della quota di legittima spettante per legge, salvo che nella donazione il donante abbia indicato che la donazione è effettuata con dispensa da collazione.
Al momento della morte, gli eredi necessari devono conferire idealmente, al patrimonio ereditario, il valore dei beni ricevuti per donazione dal de cuius al fine di calcolare l’asse ereditario e le rispettive quote di legittima.
Se il de cuius mentre era in vita ha fatto delle donazioni al futuro erede legittimario, o ha disposto legati in favore di eredi legittimari, si terrà conto, al fine del calcolo della massa su cui applicare le quote di legittima, di tali donazioni o legati come anticipazioni delle quote legittime stesse. Tale calcolo prende il nome di“imputazione ex se” (articolo 556 codice civile, cosiddetta riunione fittizia).
Di talchè se il de cuius ha disposto del suo patrimonio andando a lederne quella porzione riservata ai legittimari, le donazioni il cui valore eccede la quota disponibile sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni disposti per testamento (articolo 555 codice civile).

Vantaggi e svantaggi della donazione di un immobile

La donazione diretta, effettuata cioè attraverso il notaio, presenta alcuni vantaggi.
Il trasferimento è di regola irrevocabile. Eventuali creditori che ritengano che l’atto sia stato posto al solo scopo di frodare le loro ragioni (non essendo il debitore-donante titolare di altri beni da aggredire con il pignoramento) possono esercitare l’azione revocatoria (per rendere inefficace la donazione), ma solo entro cinque anni dal compimento dell’atto stesso).
La donazione richiede inoltre l’atto del notaio che:
– assicura la validità dell’atto;
– il donante di regola non è responsabile per i vizi della cosa donata o in caso di rivendicazione da parte di altri soggetti che ritengono di vantare diritti sul bene (cosiddetta evizione);
La donazione comporta anche vantaggi di natura fiscale quando il donatario è un familiare e la donazione non supera un determinato valore. Quanto agli svantaggi della donazione diretta, bisogna innanzitutto rappresentare la necessità di sostenere i costi notarili. Il donatario poi è tenuto agli obblighi alimentari nei confronti del donante qualora versi in stato di bisogno.
Uno dei più grossi problemi che implica l’accettazione di un bene donato è la difficoltà a rivendere l’immobile posta la possibilità, per gli eredi nei successivi 10 anni dalla morte del donante, di impugnazione della donazione per lesione della quota legittima con la cosiddetta azione di riduzione.
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